IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 4 della L.R. 18 maggio 1983 n. 33 e' cosi' sostituito: "Ai viaggiatori che ne facciano richiesta sono rilasciati biglietti di abbonamento mensile e biglietti di abbonamento con validita' di sei giorni nell'ambito della settimana indicata, alle tariffe della tabella A". 2. Il secondo comma dell'art. 4 della L.R. 18 maggio 1983 n. 33 e' abrogato.