IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  primo comma dell'art. 4 della L.R. 18 maggio 1983 n. 33 e'
cosi' sostituito:
   "Ai  viaggiatori  che  ne  facciano  richiesta   sono   rilasciati
biglietti  di  abbonamento  mensile  e  biglietti  di abbonamento con
validita' di sei giorni nell'ambito della  settimana  indicata,  alle
tariffe della tabella A".
   2. Il secondo comma dell'art. 4 della L.R. 18 maggio 1983 n. 33 e'
abrogato.